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… nelle more di questo giudizio, il sig. COGNOME … provvedeva a spostare la gru solo nel marzo 2016 …

Parte appellante con il primo motivo di impugnazione ha censurato la sentenza nella parte in cui ha stornato il costo dello smontaggio della gru per euro 2.

La corte che esamina tali motivi impar può entrare nel merito dei fatti prospettati nel giudizio, ma deve limitarsi a eseguire un controllo di legittimità, senza rinnovare il giudizio di merito.

Come tali, non possono formare oggetto di censura e di esame da parte di queste Sezioni Unite, dovendo in ogni caso, considerarsi assorbiti dalle conclusioni raggiunte in ordine all’esame prioritario del primo motivo. Conclusivamente, il primo motivo di ricorso è rigettato; i successivi sono dichiarati assorbiti.

Si tratta di un caso eccezionale: la corte pronuncia una sentenza di merito (che si sostituisce a quella impugnata) solo quando impar sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la decisione deriva inevitabilmente dal principio di diritto affermato (Cass. 17 giugno 1995 n. 6910).

Tenuto conto della omessa esplicitazione delle ragioni giuridiche della decisione, della omessa citazione delle norme applicate e del richiamo ai principi affermati da Cass.

Per fatto esencial deve intendersi quello idoneo a determinare una decisione di merito diversa da quella impugnata.

Nel giudizio di Cassazione possono essere affrontate unicamente questioni di ricorso in cassazione diritto e pertanto ritengo tale tipologia di procedimento particolarmente stimolante in quanto consente di perseguire risultati ed obiettivi che nei giudizi di merito possono risultare preclusi. Assisto le get redirected here parti nei ricorsi ordinari ed in quelli straordinari ex art. 625 repetición c.p.p..

notificare il ricorso alle altre parti del giudizio in cui è stata emessa la sentenza impugnata. Ad esempio: se tu avevi fatto causa a Tizio, Caio e Sempronio, il ricorso dev’essere notificato a tutti e tre.

La circostanza successiva che sia stato il sig. COGNOME a procedere alla rimozione della gru nelle more del giudizio, riservandosi peraltro di agire in separata sede di giudizio, appare del tutto irrilevante ai fini della presente decisione

Il giudice di appello Cuadro a conoscenza del fatto che la gru era stata nelle more smontata dall’appaltatore COGNOME, quindi aveva la «certezza» che il committente, sotto tale aspetto, impar avrebbe sopportato il costo delle operazione di smontaggio.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto che, in considerazione dell’attività commissionata complessivamente considerata, in mancanza di specifica pattuizione sul punto, nel prezzo pattuito per l’attività di apprestamento del cantiere dovesse essere incluso anche lo smantellamento della gru.

Per cui, nessun diniego di giurisdizione da parte di “qualsivoglia giudice”, ma soltanto l’affermazione della giurisdizione del Consiglio have a peek here nazionale forense, quale giudice di seconda istanza, e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sull’impugnazione del provvedimento emesso da quest’ultimo organo della giurisdizione disciplinare.

Impar appare pertinente neppure l’assunto che si tratterebbe di importi impar riconoscibili in quanto afferenti a costi non effettivamente sostenuti dal sig. CONTRORICORRENTE: ciò che rileva è infatti che l’impresa non abbia detratto da quanto richiesto la somma necessaria per l’attività di smantellamento della gru che era stata preventivata dalle parti in sede contrattuale.

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